DANNO ESISTENZIALE *
Il danno esistenziale comprende qualsiasi evento che, per la sua incidenza negativa sul complesso dei rapporti della persona, è suscettibile di ripercuotersi in maniera consistente e talvolta permanente sull’esistenza di questi, pur senza arrivare a creargli una malattia di tipo psichico.
Dalla sentenza del Tribunale penale di Locri n. 462 del 06/10/2000 apprendiamo: “Al danno esistenziale vanno poi ricondotte anche altre figure di danno già riconosciute dalla giurisprudenza: tra queste si evidenziano il danno alla vita di relazione, il danno alla serenità familiare, il danno alla serenità sessuale, con esclusione degli aspetti medico-legali afferenti al danno biologico”.
Riportiamo alcuni casi di danno esistenziale emesse da Tribunali italiani:
Sentenza del giudice di pace Casamassima del 10/06/1999: “ A carico della gestante che, rimasta coinvolta in un incidente stradale, subisca la perdita del feto, si determina-oltre che un pregiudizio di carattere morale-un danno esistenziale, tenuto conto che tal evento si ripercuote grandemente e talvolta permanentemente sull’esistenza della persona”.
Sentenza del Tribunale penale di Locri n. 462 del 06/10/2000: “ Alla commissione del reato di lesioni colpose conseguono e vanno distintamente risarciti in favore della vittima: un danno esistenziale, ossia la lesione della capacità di svolgere attività realizzatrici della persona di rilievo non patrimoniale, risarcibile ai sensi dell’art. 2043 c.c.; un danno biologico, ossia l’alterazione dell’integrità fisico-psichica della vittima medicalmente accertabile, risarcibile ai sensi dell’art. 2043 c.c; un danno morale in senso stretto, quale perturbamento emotivo subito dalla vittima del reato, risarcibile ai sensi dell’art. 2059 c.c. (nella fattispecie le lesioni colpose erano individuate nell’alterazione psichica subita da una madre a seguito della nascita di una bambina malformata. Tali malformazioni non furono diagnosticate dal medico ecografista, che monitorava la gravidanza, per la sua negligenza. La mancata diagnosi aveva impedito alla donna, già caratterizzata da fragile personalità di base, di abortire e, comunque, di prepararsi psicologicamente all’evento). Il danno alla vita di relazione è una voce di danno rientrante nel danno esistenziale. I danno esistenziale va risarcito in via equitativa (art.1226 c.c.)”.
Per concludere, mentre il danno biologico di natura psichica si colloca nell’are formale dell’evento, cioè in una modificazione oggettiva del mondo naturale, il danno esistenziale si colloca in quella delle conseguenze operative, dinamiche, colte nella vita di ogni giorno.
* Tratto da “Il Danno Psichico. Mobbing, bulling e wrongful life:uno strumento psicologico e legale per le nuove perizie e gli interventi preventivi nelle organizzazioni” (2003), R. Dominici, G. Montesarchio, Franco Angeli Editore, Milano.